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Alle persone in difficoltà economiche è garantita un’assistenza legale per l’attività giudiziale qualificata e specializzata.
Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, le persone non abbienti possono richiedere l’assistenza a spese dello Stato.
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile, di un processo penale e anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (come le separazioni consensuali e i divorzi congiunti).
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato occorre avere un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia.
Esiste però un’eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio.
La pratica per la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato viene da me seguita interamente, dalla sua presentazione sino all’emissione della delibera di accoglimento, nell’esclusivo interesse del cliente.